In breve
Il mediatore creditizio mette in contatto finanziatori e potenziali clienti e può svolgere solo questa attività e quelle connesse. In Italia la professione è riservata per legge agli iscritti in un elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), un organismo istituito dal Testo unico bancario. Prima di agire, il mediatore deve indicarti per iscritto l’elenco in cui è iscritto, il numero di iscrizione, come verificarlo, se è legato a determinati finanziatori e come viene pagato. La legge non fissa alcun importo per il compenso: chiedi la cifra o il metodo di calcolo per iscritto.
Chi è il mediatore creditizio
L’art. 128-sexies del Testo unico bancario (TUB) definisce mediatore creditizio chi mette in relazione banche, intermediari finanziari o altri finanziatori autorizzati con potenziali clienti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche tramite attività di consulenza o un canale online. Il mediatore può svolgere solo questa attività e quelle connesse o strumentali, e deve operare senza legami con le parti che possano comprometterne l’indipendenza.
Due aspetti contano per chi compra dall’estero.
- È un’attività riservata. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato agli iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM (art. 128-sexies, comma 2; art. 128-undecies).
- Una semplice segnalazione gratuita non è mediazione. L’art. 128-sexies, comma 1-bis, stabilisce che la mera presentazione non retribuita di un consumatore a un finanziatore, a un mediatore o a un agente in attività finanziaria, fatta in via accessoria nell’ambito dell’attività principale o della professione di qualcuno, non costituisce mediazione creditizia. Un agente immobiliare che ti indica una banca senza essere pagato per questo rientra in questa categoria.
La legge cita anche l’agente in attività finanziaria tra gli intermediari del credito (art. 120-quinquies), accanto ai mediatori creditizi. Payotte non ha letto le norme sugli agenti, quindi questa guida tratta solo i mediatori; gli obblighi informativi che seguono valgono per gli intermediari del credito in generale.
La consulenza indipendente è uno status a parte
Il TUB riserva l’aggettivo «indipendente» a una categoria più ristretta: chi presta professionalmente ed esclusivamente consulenza indipendente sui finanziamenti, è iscritto in una sezione speciale dello stesso elenco ed è pagato solo dal cliente (art. 128-sexies, commi 2-bis e 3-bis). La consulenza vera e propria, cioè una raccomandazione personalizzata, è riservata ai finanziatori e agli intermediari del credito; può definirsi indipendente solo se prestata da quella categoria speciale (art. 120-terdecies). Il consulente deve agire nel migliore interesse del consumatore e prendere in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti sul mercato.
Se qualcuno si presenta come «consulente indipendente» e prende anche commissioni dalle banche, chiedigli quale status ha.
Cosa deve dirti prima il mediatore
L’art. 120-decies obbliga l’intermediario del credito a fornirti, in tempo utile prima dell’avvio di qualsiasi attività di intermediazione e su carta o altro supporto durevole:
- la propria denominazione e la sede;
- l’elenco in cui è iscritto, il numero di iscrizione e i mezzi per verificare l’iscrizione;
- se è vincolato da un mandato o lavora in esclusiva con uno o più finanziatori, e quali;
- se presta consulenza;
- il compenso che gli devi oppure, se non è fisso, il metodo di calcolo;
- come presentare reclamo e come accedere a un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie, se esiste;
- se riceverà commissioni da finanziatori o terzi e, se lo sa, in che misura;
- se prende un compenso da te e una commissione dal finanziatore, se la commissione viene detratta, in tutto o in parte, dal tuo compenso;
- il tuo diritto, se riceve commissioni dai finanziatori, di chiedere informazioni comparabili sugli importi pagati da ciascun finanziatore.
Lo stesso articolo prevede che, per il calcolo del TAEG nel prospetto informativo standardizzato, l’intermediario comunichi al finanziatore il compenso che gli devi. Il compenso del mediatore entra quindi nell’indicatore di costo; vedi TAEG e TAN.
Questo è il testo pubblicato su Normattiva al 19 ottobre 2026. Il D.Lgs. 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, ha riscritto diversi di questi articoli. Secondo il suo articolo 6, finanziatori e intermediari del credito devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 o, se successivo, entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Se ti rivolgi a un mediatore in quel periodo, chiedi quale versione applica.
Come verificare un mediatore
L’elenco è quello dell’OAM. Payotte non è riuscita a consultare il sito dell’OAM il 19 ottobre 2026 (l’accesso alle pagine è stato rifiutato), quindi non può descrivere qui il suo strumento di ricerca né le sue condizioni d’uso. Rivolgiti direttamente all’OAM con il numero di iscrizione che il mediatore è tenuto a darti. Non fidarti solo di quanto dichiara il sito del mediatore, e se un mediatore non sa darti un numero, fermati. Payotte non classifica, elenca né raccomanda mediatori: il titolo lo verifichi tu.
Quanto costa
Nessuna fonte ufficiale consultata fissa una tariffa per i mediatori creditizi, e la legge non indica alcuna percentuale. La guida della Banca d’Italia si limita ad avvertire che, se decidi di rivolgerti a un mediatore creditizio, devi informarti prima sul compenso, che potrebbe essere elevato. Il mediatore può anche ricevere commissioni dal finanziatore, e deve dirtelo (punto 7 sopra). Prima di firmare un incarico, chiedi:
- il compenso in euro o il metodo di calcolo esatto;
- se è dovuto solo se il mutuo viene concesso, o in ogni caso;
- se la commissione del finanziatore riduce il tuo compenso.
Quale professionista consultare
La pagina sul mediatore creditizio descrive la professione in termini generali. Il notaio stipula l’atto di mutuo, ma non sceglie né negozia il tuo finanziamento. Per un secondo parere su una clausola sul compenso, un avvocato può leggere l’incarico prima che tu lo firmi.
Domande frequenti
Il mediatore creditizio è la stessa cosa del consulente della banca?
No. Il consulente della banca lavora per la banca. Il mediatore creditizio deve essere libero da legami con le parti ed è iscritto nell’elenco dell’OAM.
Il compenso del mediatore si aggiunge ai costi della banca?
Sì, se il mediatore ti fa pagare. Entra anche nel TAEG indicato nel tuo prospetto informativo personalizzato.
Il mediatore può essere pagato anche dalla banca?
Sì, ma deve dirtelo, con l’importo se lo conosce, e spiegarti se la commissione viene detratta dal tuo compenso (art. 120-decies).
Posso rivolgermi a un mediatore se non risiedo in Italia?
Gli articoli letti per questa guida non fanno distinzioni in base alla residenza, ma i finanziatori fissano le proprie condizioni per i non residenti: vedi mutuo per non residenti.
E se un mediatore si rifiuta di dire come viene pagato?
Quell’informazione è un obbligo di legge prima che il mediatore agisca. Considera il rifiuto un motivo per sceglierne un altro.
Informazioni generali tratte dalle fonti ufficiali citate e datate in questa pagina. Non è una consulenza legale, fiscale o finanziaria: per la tua situazione, rivolgiti a un professionista abilitato.
Altre guide: mutuo
- Come la banca valuta la richiesta di mutuo
- Gli aiuti dello Stato per i giovani che comprano la prima casa
- Le assicurazioni del mutuo: polizza casa e polizza vita
- Mutuo a tasso fisso o variabile: come scegliere
- Portare il mutuo in un'altra banca (surroga)
- Quanto mutuo posso ottenere per comprare casa?
- TAEG e TAN: il costo reale di un mutuo
- Tassi dei mutui in Italia oggi (ottobre 2026)
Fonti
- Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), art. 128-sexies (mediatori creditizi) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Testo unico bancario, art. 128-undecies (l'OAM, gestore degli elenchi) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Testo unico bancario, art. 120-quinquies (definizione di intermediario del credito) e art. 120-decies (obblighi informativi degli intermediari) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Testo unico bancario, art. 120-terdecies (servizi di consulenza) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Banca d'Italia, Il mutuo ipotecario in parole semplici (guida aggiornata a febbraio 2026) (consultata il 19 ottobre 2026)