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Contratti di locazione transitori e per studenti universitari

I due contratti brevi per la casa: transitorio fino a 18 mesi e per studenti da 6 mesi a 3 anni. Durata, prove, canone, disdetta e tasse.

In breve

La legge italiana permette di affittare una casa per un tempo limitato con due contratti speciali, entrambi previsti dall’articolo 5 della legge 431/1998. Il contratto transitorio dura non più di 18 mesi e richiede un’esigenza temporanea documentata del proprietario o dell’inquilino. Il contratto per studenti universitari va da sei mesi a tre anni ed è riservato agli studenti iscritti a un corso in un Comune diverso da quello di residenza. Entrambi usano un modello di contratto prestabilito e, sopra i 30 giorni, vanno registrati.

Da dove vengono le regole

L’art. 5, comma 1 della legge 431/1998 rinvia a un decreto ministeriale per definire le condizioni dei contratti transitori, «anche di durata inferiore ai limiti» della legge, «per soddisfare particolari esigenze delle parti». L’art. 5, comma 2 aggiunge, in alternativa, i contratti per studenti, sulla base dei tipi di contratto approvati ai sensi dell’art. 4-bis. Il dettaglio è nel decreto del 16 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017), che fissa i criteri nazionali per gli accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. L’art. 5, comma 3 consente ai Comuni sede di università, eventualmente insieme ai Comuni vicini, di promuovere accordi locali sui canoni per gli studenti; vi partecipano le associazioni studentesche e gli enti per il diritto allo studio.

Il contratto transitorio

Durata. Art. 2 del decreto: non più di diciotto mesi.

L’esigenza temporanea. Il contratto serve per «particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori», con particolare riferimento a quelle legate alla mobilità lavorativa e collegate a studio, apprendistato e formazione professionale, aggiornamento e ricerca di lavoro, da individuare nell’accordo locale. Il contratto deve contenere una dichiarazione specifica che indica l’esigenza, scelta tra quelle dell’accordo locale. Per i contratti di durata superiore a 30 giorni, l’esigenza va provata con documenti allegati al contratto (art. 2, comma 4). Se il motivo non rientra nell’elenco locale o è difficile da documentare, il decreto prevede un’ulteriore regola all’art. 2, comma 5, che questa guida non approfondisce; chiedi alle organizzazioni che hanno firmato l’accordo locale.

Canone. Nei Comuni con più di diecimila abitanti il canone è fissato dalle parti entro i valori minimi e massimi della zona indicati nell’accordo locale, che può modificare quei valori fino al 20% per tener conto delle esigenze locali. Senza accordo locale, i valori di riferimento vengono dal decreto ministeriale previsto dall’art. 4, comma 3 della legge. Per i contratti di 30 giorni o meno, il canone e la ripartizione degli oneri accessori sono lasciati alla libera contrattazione.

Controversie. In base all’art. 6, comma 5 del decreto, le parti di un contratto transitorio possono chiedere alla commissione di negoziazione paritetica di accertare se le ragioni del carattere transitorio esistono ancora o sono venute meno; la commissione formula poi proposte sulla durata e sulle clausole. A parte, l’art. 13, comma 3 della legge rende nulla qualsiasi clausola che deroghi ai limiti di durata previsti dalla legge.

Il contratto per studenti universitari

Chi. I Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati o di altri istituti di istruzione superiore, e i Comuni vicini, quando l’inquilino è iscritto a un corso di laurea o post-laurea (master, dottorato, specializzazione) in un Comune diverso da quello di residenza. Il contratto può essere firmato da un singolo studente, da un gruppo di studenti o da un ente per il diritto allo studio.

Durata e rinnovo. Da sei mesi a tre anni, rinnovabile alla prima scadenza salvo disdetta dell’inquilino almeno un mese e non oltre tre mesi prima (decreto, art. 3, comma 1). Nota che la regola sulla disdetta descritta lì riguarda l’inquilino; il testo consultato non prevede una disdetta specifica per il proprietario, quindi chiedi alle organizzazioni locali come la tratta l’accordo.

Canone e forma. I canoni sono fissati negli accordi locali in base ai valori di zona, con possibili aumenti o riduzioni legati alla durata. Il contratto deve essere redatto sul tipo approvato (Allegato C del decreto). Le parti possono chiedere l’assistenza delle rispettive organizzazioni, e gli accordi stabiliscono come si attesta un contratto stipulato senza assistenza.

Tasse e registrazione

Entrambi i contratti, sopra i 30 giorni, vanno registrati entro 30 giorni (vedi registrare un contratto di locazione). L’art. 5 del decreto estende le agevolazioni fiscali del canone concordato ai contratti dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 5, commi 2 e 3 della legge nei Comuni ad alta tensione abitativa ivi indicati, a condizione di usare il modello concordato per intero; l’Agenzia delle Entrate descrive una cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato nei Comuni che elenca (vedi la guida alla cedolare secca). L’Agenzia ammette l’opzione anche per gli alloggi locati a cooperative edilizie o a enti senza scopo di lucro e sublocati a studenti universitari, alle condizioni indicate sulla sua pagina. Se un determinato contratto transitorio o per studenti possa avere il 10% è una domanda da porre al consulente fiscale o all’Agenzia.

Un calcolo con l’aliquota ufficiale del 2% dell’imposta di registro: su un contratto per studenti di nove mesi a 450 € al mese, la base è 9 × 450 € = 4.050 €, e il 2% fa 81 €. Prima di fidarti del risultato, controlla sulla pagina della registrazione il minimo di 67 € e le eventuali riduzioni per i contratti a canone concordato.

Quanto costa

La legge non prevede alcun costo specifico per nessuno dei due contratti. I costi sono il canone, l’imposta di registro o la cedolare secca, l’imposta di bollo quando dovuta, e gli oneri accessori. Il decreto adotta una tabella degli oneri accessori (Allegato D) per questi contratti; per le voci che non vi compaiono valgono la legge e gli usi locali. Attivare la commissione di negoziazione paritetica prevista dall’art. 6 del decreto è gratuito, e la procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla costituzione se l’altra parte partecipa.

Quali professionisti consultare

Le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini che hanno firmato l’accordo locale possono assistere le parti e attestare il contratto, come prevede l’art. 3, comma 5 del decreto. Un agente immobiliare può proporre un modello adatto; un consulente fiscale può verificare le tasse. Payotte non indica alcuna persona.

Domande frequenti

Un contratto transitorio può durare due anni?

No. Il decreto fissa un massimo di diciotto mesi.

Mi servono documenti per affittare con un contratto transitorio?

Per più di 30 giorni, sì: l’esigenza temporanea va dichiarata e provata con documenti allegati al contratto.

Un contratto per studenti può essere firmato da un gruppo?

Sì. Può essere firmato da un singolo studente, da un gruppo o da un ente per il diritto allo studio.

Uno studente può andarsene prima?

Il decreto prevede solo una disdetta da uno a tre mesi prima della prima scadenza per il mancato rinnovo. Per il recesso anticipato vedi la guida su disdetta e rinnovo del contratto.

Il contratto per studenti richiede l’iscrizione fuori dalla propria città?

Sì, per il contratto per studenti descritto qui, il corso deve essere in un Comune diverso da quello di residenza dello studente.

Informazioni generali tratte dalle fonti ufficiali citate e datate in questa pagina. Non è una consulenza legale, fiscale o finanziaria: per la tua situazione, rivolgiti a un professionista abilitato.

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Fonti

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