In breve
La legge italiana prevede due strade standard per affittare una casa come abitazione principale. Il contratto 4+4 (a canone libero) dura almeno quattro anni e si rinnova per altri quattro; il canone è quello che le parti concordano. Il contratto 3+2 (a canone concordato) dura almeno tre anni, è prorogato di diritto per due e tiene il canone entro i limiti fissati da un accordo locale. Entrambi sono disciplinati dalla legge 431/1998 (art. 2), entrambi richiedono la forma scritta, e una clausola che riduce la durata minima di legge è nulla.
Il contratto 4+4: canone libero, lunga durata
L’articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 consente alle parti di stipulare una locazione abitativa di durata «non inferiore a quattro anni», al termine della quale il contratto si rinnova per altri quattro anni. Il canone non ha tetto: lo fissano le parti, e l’eventuale aggiornamento ISTAT dipende dal contratto (vedi la guida sulla cedolare secca per l’effetto dell’opzione sull’aggiornamento del canone).
La libertà del locatore di chiudere il contratto è limitata. Alla prima scadenza (dopo quattro anni) può negare il rinnovo solo per uno dei motivi elencati all’art. 3 della stessa legge, con un preavviso di almeno sei mesi. I motivi sono, in sintesi:
- il locatore vuole destinare la casa a uso proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado (per uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale);
- il locatore è una persona giuridica o un ente pubblico o senza scopo di lucro che vuole l’immobile per la propria attività istituzionale e offre all’inquilino un altro immobile idoneo;
- l’inquilino ha la disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune;
- l’edificio è gravemente danneggiato e va ricostruito o messo in sicurezza, e la presenza dell’inquilino impedisce i lavori;
- l’edificio sarà integralmente ristrutturato, demolito o radicalmente trasformato (o, all’ultimo piano, sopraelevato), e il rilascio è tecnicamente indispensabile;
- l’inquilino non occupa la casa in modo continuativo senza giustificato motivo;
- il locatore vuole vendere a terzi e non possiede altri immobili abitativi oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; in questo caso l’inquilino ha diritto di prelazione.
La disdetta deve indicare il motivo «a pena di nullità» (art. 3, comma 2). Se il locatore rientra in possesso con una disdetta illegittima, deve all’inquilino un risarcimento non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone (art. 3, comma 3). Se riottiene la casa e non la destina all’uso dichiarato entro 12 mesi, l’inquilino può chiedere il ripristino del contratto alle stesse condizioni oppure lo stesso risarcimento (art. 3, comma 5).
Alla seconda scadenza (dopo otto anni) ciascuna parte può attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo, con lettera raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza. L’altra parte deve rispondere con raccomandata entro 60 giorni. Se non c’è risposta o non si trova un accordo, il contratto cessa alla data di scadenza. Se nessuno invia la comunicazione, il contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni.
Il contratto 3+2: canone concordato
L’articolo 2, comma 3, prevede un’alternativa: canone, durata e altre condizioni sono fissati «sulla base» di accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini. I Comuni convocano queste organizzazioni, e gli accordi sono depositati presso ciascun Comune dell’area. In base al comma 5 un contratto di questo tipo non può durare meno di tre anni. Alla prima scadenza, se le parti non si accordano sul rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per due anni, salvo che il locatore faccia valere i motivi dell’art. 3 (uso proprio, lavori, vendita). Al termine della proroga biennale ciascuna parte può avviare la procedura di rinnovo o di rinuncia con raccomandata inviata almeno sei mesi prima della scadenza. Una norma di interpretazione del 2019 (D.L. 34/2019, art. 19-bis) aggiunge che, in mancanza di questa comunicazione, il contratto si rinnova tacitamente a ogni scadenza per altri due anni.
Il decreto ministeriale del 2017 fissa i criteri nazionali per questi accordi locali. Richiede l’uso del modello di contratto concordato (quello approvato ai sensi dell’art. 4-bis della legge) perché si applichino le agevolazioni fiscali, e prevede una commissione di negoziazione paritetica e conciliazione che può attestare la conformità di un contratto all’accordo locale.
Perché scegliere l’uno o l’altro
La differenza pratica è il tetto al canone contro il risparmio fiscale. Con un 3+2 il locatore accetta un canone entro l’accordo locale e, in cambio, l’Agenzia delle Entrate indica un’aliquota della cedolare secca del 10% invece del 21% per i contratti a canone concordato nei Comuni con carenze abitative che elenca (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, i Comuni confinanti, gli altri capoluoghi di provincia e i Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE). Se nel tuo Comune c’è un accordo locale in vigore, e quale fascia di canone si applica a una certa zona e metratura, va chiesto al Comune o alle organizzazioni firmatarie: non è fissato a livello nazionale.
Cosa non copre
L’articolo 1 esclude alcuni immobili dagli artt. 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13: le case di interesse storico o artistico e quelle nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono regolate dal Codice civile, salvo che il contratto segua il modello a canone concordato; l’edilizia residenziale pubblica ha regole proprie; e le case locate esclusivamente per finalità turistiche sono fuori dalla legge (vedi affitti brevi). I contratti per esigenze temporanee e per studenti hanno un regime proprio: vedi contratti transitori e per studenti.
Nullità e registrazione
L’articolo 13 dichiara nulla ogni pattuizione che fissi un canone superiore a quello del contratto scritto e registrato, e ogni pattuizione che deroghi ai limiti di durata di legge. Nei contratti a canone concordato è nullo anche il canone superiore al massimo previsto dall’accordo locale. Il locatore deve registrare il contratto entro 30 giorni e darne comunicazione all’inquilino e all’amministratore di condominio nei 60 giorni successivi. L’inquilino che ha pagato più del dovuto può chiedere la restituzione dell’eccedenza entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile. Vedi registrare un contratto di affitto.
Quanto costa
La legge non prevede alcun compenso per firmare l’uno o l’altro contratto. I costi sono l’imposta di registro o la cedolare secca, più l’imposta di bollo se non scegli la cedolare; le cifre sono nella guida sulla registrazione. A titolo di esempio, con un canone di 900 € al mese (un calcolo, non un dato di mercato), il canone annuo è 10.800 €: una cedolare al 21% vale 2.268 € l’anno, una cedolare al 10% vale 1.080 €.
Quali professionisti consultare
Un locatore che deve scegliere tra le due forme di solito le confronta con un’associazione di proprietari, con un agente immobiliare che si occupa di locazioni o con un consulente fiscale. Un inquilino può farsi assistere dalle organizzazioni degli inquilini citate all’art. 2, comma 2. Payotte non elenca persone fisiche e non raccomanda nessuno.
Domande frequenti
Un contratto 4+4 può durare meno di quattro anni?
No. L’art. 13, comma 3, della legge 431/1998 dichiara nulla ogni clausola che deroghi ai limiti di durata. Le esigenze davvero temporanee rientrano in un contratto diverso, quello transitorio.
Il locatore può negare il rinnovo dopo quattro anni senza motivo?
No. Alla prima scadenza deve dare un preavviso di almeno sei mesi e indicare nella lettera uno dei motivi dell’art. 3, altrimenti la disdetta è nulla.
Il canone del 3+2 è fissato per legge?
No. È fissato entro limiti definiti da accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, che cambiano da Comune a Comune e da zona a zona.
Cosa succede se alla scadenza nessuno invia la lettera?
Dopo la seconda scadenza di un 4+4 il contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni. Per un 3+2 l’interpretazione del 2019 prevede il rinnovo per altri due anni.
L’inquilino ha diritto di prelazione se il locatore vende?
Quando il locatore chiude il contratto alla prima scadenza per vendere, sì: l’art. 3 riconosce all’inquilino il diritto di prelazione secondo gli artt. 38-39 della legge 392/1978.
Informazioni generali tratte dalle fonti ufficiali citate e datate in questa pagina. Non è una consulenza legale, fiscale o finanziaria: per la tua situazione, rivolgiti a un professionista abilitato.
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Fonti
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (modalità di stipula e di rinnovo) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Legge 431/1998, art. 3 (disdetta del contratto da parte del locatore) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Legge 431/1998, art. 1 (ambito di applicazione) e art. 13 (patti contrari alla legge) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate, cedolare secca (scheda informativa) (consultata il 19 ottobre 2026)
- Gazzetta Ufficiale, decreto 16 gennaio 2017 (criteri per gli accordi locali) (consultata il 19 ottobre 2026)